Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede
È costituita conformemente alla Carta Costituzionale ed ai sensi della Legge 266/1991, l’Organizzazione di
volontariato denominata “Queer Rendez-Vous Code Torino” con sede legale nel Comune di Torino via Nizza
342/9.
La durata dell’Associazione non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell’Assemblea
straordinaria con la maggioranza prevista all’art. 16
Art. 2 - Scopi e finalità
1. L’Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi ai
principi della solidarietà sociale, si prefigge lo scopo di :
a) promuovere il rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell’affermazione dei valori
della solidarietà sociale per la costruzione di una società più giusta e solidale anche attraverso il
riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela;
b) ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi ed individuali attraverso la diffusione dei valori della
solidarietà e la collaborazione sociale;
c) favorire lo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione attiva dei suoi soci.
Art. 3 – Attività
1. Per la realizzazione dello scopo di cui all’art. 2 e nell’intento di agire a favore di tutta la collettività,
l’Associazione si propone di :
a) creare le condizioni per l’affermazione della piena realizzazione di ogni persona in quanto tale,
indipendentemente dall’identità di genere o dall’orientamento sessuale;
b) promuovere l’integrazione nel tessuto sociale delle persone gay, lesbiche, bisessuali e transgender,
soggetti discriminati e fasce deboli, attraverso attività e strutture aggregative e ricreative;
c) costruire un dialogo e realizzare alleanze con le altre associazioni, e forze sociali e i movimenti al fine di
rafforzare la lotta contro le discriminazioni e i pregiudizi e contribuire ad un ampliamento della libertà e
dell’uguaglianza di tutti gli individui;
d) sostenere le azioni e le rivendicazioni delle persone LGBT quando in linea con i valori della associazione
“Queer Rendez-Vous Code Torino”;
e) promuovere una sessualità libera, consapevole e informata. Favorire l’educazione sessuale e la conoscenza
e la diffusione delle pratiche di sesso sicuro interagendo con le associazioni che lavorano sul territorio;
2. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall’Associazione, principalmente nell’ambito del
territorio della città di Torino e prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo
personale, spontaneo e gratuito.
3. L’attività del/la volontario/a non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti
beneficiari. Al/la volontario/a possono solo essere rimborsate dall’Associazione le spese vive effettivamente
sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti
dall’Assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto economico con l’Associazione derivante da lavoro
dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.
4. L’associazione, in caso di particolare necessità, può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o
dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per
specializzare l’attività da essa svolta.
Art. 4 - Patrimonio e risorse economiche
1. Il patrimonio dell’associazione durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:
a) beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell’Associazione;
b) da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti alla Associazione;
c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
2. L’associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
a) quote associative e contributi degli aderenti;
b) contributi di privati;
c) contributi dello stato, di enti ed istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e
documentate attività o progetti;
d) contributi di organismi internazionali;
e) donazioni e lasciti testamentari;
f) rimborsi derivanti da convenzioni;
g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
3. L’esercizio sociale dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 dicembre di
ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio (consuntivo e preventivo) e lo
sottopone per l’approvazione all’Assemblea dei/delle soci/ie entro il mese di marzo. Il bilancio consuntivo è
depositato presso la sede dell’Associazione, almeno 15 giorni prima dell’assemblea e può essere consultato
da ogni associato.
4. E’ fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali
statutariamente previste.
5. E’ fatto divieto di dividere tra gli/le associati/e, anche in forme indirette, gli eventuali proventi derivanti
dall’attività dell’Associazione.
Art. 5 - Soci
6. Il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell’Associazione oltre i soci fondatori, tutti coloro che
condividono gli scopi e le finalità dell’associazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
7. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all’art. 6.
Art. 6 - Criteri di ammissione ed esclusione
1. L’ammissione di un/a nuovo/a socio/a, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione
di apposita domanda scritta da parte dell’interessato con la quale si impegna a rispettare lo Statuto e ad
osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione.
2. Avverso l’eventuale reiezione dell’istanza, che deve essere sempre motivata, è ammesso ricorso
all’assemblea dei soci.
3. Il ricorso all’assemblea dei soci è ammesso entro 30 giorni dal ricevimento della relativa lettera.
4. Il Consiglio direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato,
la quota stabilita dall’Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.
5. La qualità di Socio si perde:
a) per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all’associazione;
b) per esclusione conseguente a comportamento contrastante gli scopi dell’Associazione;
c) per morosità dal mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 30 giorni dall’eventuale sollecito
scritto;
d) per ripetuta violazione del regolamento o per tentata frode all’Associazione, con modalità stabilite nel
regolamento medesimo;
e) per decesso.
6. L’esclusione e la decadenza dei/lle soci/e è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In
ogni caso, prima di procedere all’esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli
addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
7. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia
all’interno dell’Associazione sia all’esterno per designazione o delega.
8. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi
non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio
dell’Associazione.
Art. 7 - Diritti e Doveri dei soci
1. Tutti i/le soci/e godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell’Associazione ed alla sua
attività. In modo particolare:
a) I/le soci/e hanno diritto:
- di partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà
di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti
dell’Associazione;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all’approvazione delle deliberazioni degli organi associativi,
degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- i/le soci/e che prestano attività di volontariato devono essere assicurati dall’organizzazione contro
gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità
civile verso terzi.
b) I/le soci/e sono obbligati/e:
- all’osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento in linea con i valori dell’associazione;
- · al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall’Assemblea dei
soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.
Art. 8 - Organi dell’Associazione
1. Sono organi dell’Associazione:
- L’Assemblea dei soci;
- Il Consiglio direttivo;
- Il Presidente.
Art. 9 - Assemblea dei Soci
1. L’Assemblea dei soci, l’organo sovrano dell’Associazione, regola l’attività della stessa ed è composta da
tutti i soci.
2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota
associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
Identici diritti sono riconosciuti ai soci onorari.
3. Ciascun/a associato/a dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un/a altro/a associato/a,
conferendo allo stesso delega scritta. Nessun associato può rappresentare più di 2 associati se medesimo
compreso.
4. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, dal Vicepresidente o
dal consigliere più anziano di età. In caso di necessità l’Assemblea può eleggere un segretario.
5. L’Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre deve essere convocata quando il Consiglio
Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo)
degli associati aventi diritto di voto.
6. La convocazione è inoltrata per iscritto con 30 giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il
luogo la data e l’orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest’ultima deve avere
luogo con almeno 24 ore di distanza dalla prima.
7. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le
adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
8. Le delibere assunte dall’assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le
deliberazioni dell’Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell’Assemblea
appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
9. L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria l’assemblea convocata per la modifica
dello Statuto, per il trasferimento della sede legale oppure per lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria
in tutti gli altri casi.
Art. 10 - Assemblea ordinaria dei Soci
1. L’assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi
diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli
amministratori non votano.
2. Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati
presenti o rappresentati.
3. L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio
entro 3 mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario.
4. L’Assemblea ordinaria:
- approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di attività;
- discute ed approva i programmi di attività;
- elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero;
- nomina il Collegio dei Revisori dei Conti, stabilendone l’eventuale compenso nel caso che i revisori siano
esterni all’Associazione;
- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata
dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- approva l’eventuale regolamento e le sue variazioni;
- delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- delibera sull’esclusione dei soci;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti
dall’associazione stessa.
- determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di
volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate;
- approva l’ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai
fini del regolare funzionamento delle attività dell’Associazione.
5) Le deliberazioni assembleari devono essere pubblicate mediante l’affissione del relativo verbale all’albo
della sede e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell’Assemblea tenuto a cura del
Vicepresidente.
Art. 11 - Assemblea straordinaria dei Soci
1. La convocazione dell’Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dagli artt. 9 e 10.
2. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole
di almeno tre quarti dei soci.
3. L’Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell’atto costitutivo o dello statuto con la
presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.
Art. 12 - Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 sino a un massimo di 6 consiglieri che durano in carica 3
anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 3 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino
nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l’Assemblea può rieleggere i
componenti uscenti.
L’Assemblea che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno
all’eligendo Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente,
il Tesoriere.
Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell’Associazione, ed in genere ogni
atto contenente un’attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell’Associazione; cura la tenuta del libro
cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo
provvede alla loro sostituzione utilizzando l’elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva
Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo.
Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l’Assemblea provvede tramite
elezione al rinnovo dell’intero organo.
Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese
effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per
conto dell’Associazione, entro il massimo stabilito dall’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l’Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni
dell’Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione,
fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all’Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti
attività:
- attua tutte le deliberazioni dell’Assemblea;
- redige e presenta all’Assemblea il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di attività;
- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- sottopone all’Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- sottopone all’approvazione dell’Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali
contributi straordinari;
- ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la
definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di
quest’ultimo, dal membro più anziano di età del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni 2 mesi, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui
deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno da 1/3 dei componenti.
La convocazione è inoltrata per iscritto con 7 giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo
la data e l’orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di
preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Presidente e sottoscritti dallo stesso e da chi
ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio
Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la
deliberazione si considera non approvata.
Art. 13 - Presidente
Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile fino a un massimo di tre
mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature: in questo caso può essere
rieletto il Presidente uscente.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l’attuazione
delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell’Associazione; convoca e presiede
il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all’Assemblea; convoca e presiede l’Assemblea dei
soci.
In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari,
convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente
vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.
Art. 14 - Il Collegio dei revisori dei conti
Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge, su proposta del Consiglio Direttivo l’Assemblea
nomina il Collegio dei Revisori dei conti.
Il Collegio è composto da tre membri effettivi e da un supplente. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei
conti è eletto dall’Assemblea.
I Revisori contabili durano in carica tre anni e possono essere rinominati per 3 volte consecutive.
Il Collegio dei Revisori dei conti controlla l’amministrazione dell’Associazione, può assistere alle riunioni
dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture
contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.
Art. 15 - Presidente onorario
Il Presidente Onorario può essere nominato dall’Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore
dell’Associazione.
Il Presidente Onorario è un socio, che ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell’Associazione ed è invitato
permanente al Consiglio Direttivo.
Art. 16 - Scioglimento
L’Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell’Associazione con il voto favorevole di almeno tre
quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l’Assemblea nomina uno o più liquidatori e
determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.
È fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell’Associazione, in caso di scioglimento, cessazione
ovvero estinzione, ad altra associazione di volontariato operante in identico o analogo settore.
Art. 17 - Norme finali
Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del codice civile,
della legge nazionale 266/1991, della normativa regionale e provinciale in materia.
Si richiede di fruire dell’agevolazione fiscale prevista dalla legge 266/91 all’art.8 per le Organizzazioni di
Volontariato di cui all’articolo 3 della legge medisima.